Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 18

Principio di specialità

In vigore dal 31 ott 2018
Principio di specialità 1. Ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quando una persona si trova nella Parte richiedente in virtù di una domanda presentata ai sensi degli del presente Trattato: a. la persona non può essere detenuta, sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della libertà personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua partenza dalla Parte richiesta; b. alla persona non può essere richiesto, senza il suo consenso, di rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se tale persona, libera di partire, non ha lasciato la Parte richiedente entro un periodo di trenta giorni dopo che le è stato comunicato in via ufficiale che la sua presenza non è più necessaria o, essendo partita, vi ha fatto ritorno. 3. Una persona che acconsente a rendere testimonianza ai sensi degli o 15 del presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale sulla base della sua testimonianza, tranne che per falsa testimonianza o oltraggio alla corte.
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