Trattato di Estradizione
Art. 18
Transito
In vigore dal 31 ott 2018
Transito
1. Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente gli estremi della persona in transito e una breve esposizione dei fatti della causa. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
3. Lo Stato di transito, durante la permanenza sul suo territorio della persona in transito, provvede a tenerla in stato di custodia.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito se è usato il trasporto aereo e non è previsto nessuno scalo nel territorio dello Stato di transito. Se avviene un imprevisto scalo nel territorio di detto Stato, la Parte che ha richiesto il transito ne informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre 48 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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