Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 16

Videoconferenza

In vigore dal 31 ott 2018
Videoconferenza Ai fini del presente Trattato, le Parti possono convenire di utilizzare collegamenti video in diretta o ogni altro tipo di collegamento televisivo in diretta, nonché altre appropriate strumentazioni di comunicazione in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti se ciò è opportuno e nell'interesse della giustizia.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tdm-16

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