Art. 16 · Videoconferenza
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 16

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Videoconferenza

In vigore dal 31 ott 2018
Videoconferenza Ai fini del presente Trattato, le Parti possono convenire di utilizzare collegamenti video in diretta o ogni altro tipo di collegamento televisivo in diretta, nonché altre appropriate strumentazioni di comunicazione in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti se ciò è opportuno e nell'interesse della giustizia.
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