Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 16
40 / 49Videoconferenza
In vigore dal 31 ott 2018
Videoconferenza
Ai fini del presente Trattato, le Parti possono convenire di utilizzare collegamenti video in diretta o ogni altro tipo di collegamento televisivo in diretta, nonché altre appropriate strumentazioni di comunicazione in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti se ciò è opportuno e nell'interesse della giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tdm-16