Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 14

Misure da adottare per consentire alle persone in stato di custodia di rendere testimonianza o fornire assistenza

In vigore dal 31 ott 2018
Misure da adottare per consentire alle persone in stato di custodia di rendere testimonianza o fornire assistenza 1. Quando non è possibile procedere mediante videoconferenza, la persona in stato di custodia nel territorio della Parte richiesta può su domanda della Parte richiedente, essere trasferita temporaneamente a tale Parte per rendere testimonianza o fornire assistenza nel procedimento penale in quella Parte. 2. La Parte richiesta procede al trasferimento della persona in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente solo a condizione che: a. la persona acconsente spontaneamente al trasferimento; b. la Parte richiedente acconsente di ottemperare alle condizioni specificate dalla Parte richiesta relativamente alla detenzione o alla sicurezza della persona da trasferire; c. ciò non interferisce con le indagini o con procedimenti penali in corso nella Parte Richiesta e a cui tale persona deve partecipare. 3. Quando la Parte richiesta segnala alla Parte richiedente che non è più necessario trattenere in carcere la persona trasferita, tale persona viene rilasciata ed è trattata come persona presente nella Parte richiedente sulla base della domanda che ne ha richiesto la presenza. 4. La Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta la persona trasferita in stato di detenzione entro trenta giorni, a partire dalla data in cui tale persona era presente nel territorio della Parte richiedente o di qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra le Parti. 5. Il periodo di tempo trascorso in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente a seguito di trasferimento viene computato come detenzione sofferta nel territorio della Parte richiesta. 6. Una persona in stato di detenzione che non acconsente a rendere testimonianza o a fornire assistenza in un procedimento penale nello Stato Richiesto non può essere sottoposta per tale ragione ad alcuna pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.
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Misure da adottare per consentire alle persone in stato di custodia di rendere testimonianza o fornire assistenza (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo