Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 17

Transito di persone in stato di detenzione

In vigore dal 31 ott 2018
Transito di persone in stato di detenzione 1. Una Parte può secondo le proprie leggi interne, autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona in stato di detenzione la cui presenza è stata domandata dall'altra Parte che ha richiesto tale transito. 2. La Parte in cui ha luogo il transito, ha l'autorità e l'obbligo di adottare, secondo le proprie leggi interne, le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione durante il transito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tdm-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Transito di persone in stato di detenzione (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo