Art. 17 · Transito di persone in stato di detenzione
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 17

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Transito di persone in stato di detenzione

In vigore dal 31 ott 2018
Transito di persone in stato di detenzione 1. Una Parte può secondo le proprie leggi interne, autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona in stato di detenzione la cui presenza è stata domandata dall'altra Parte che ha richiesto tale transito. 2. La Parte in cui ha luogo il transito, ha l'autorità e l'obbligo di adottare, secondo le proprie leggi interne, le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione durante il transito.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tdm-17