Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 22

Spese

In vigore dal 31 ott 2018
Spese 1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Trattato, la Parte richiesta predispone tutto quanto necessario per la rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti sorti da una domanda di assistenza e comunque rappresenta gli interessi della Parte richiedente. 2. La Parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza con l'esclusione, a carico della Parte richiedente, di: a. le spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra indennità di una persona che fornisce assistenza in virtù di una domanda ai sensi dell' o 15 del presente Trattato; b. spese e onorari di periti e per la traduzione di documenti. 3. Se diviene evidente che l'esecuzione della domanda comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per definire i termini e le condizioni in cui l'assistenza può essere prestata.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tdm-22

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Spese (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo