Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 22
Spese
In vigore dal 31 ott 2018
Spese
1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Trattato, la Parte richiesta predispone tutto quanto necessario per la rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti sorti da una domanda di assistenza e comunque rappresenta gli interessi della Parte richiedente.
2. La Parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza con l'esclusione, a carico della Parte richiedente, di:
a. le spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra indennità di una persona che fornisce assistenza in virtù di una domanda ai sensi dell' o 15 del presente Trattato;
b. spese e onorari di periti e per la traduzione di documenti.
3. Se diviene evidente che l'esecuzione della domanda comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per definire i termini e le condizioni in cui l'assistenza può essere prestata.
Storico versioni
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