Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 9
Esecuzione della domanda
In vigore dal 31 ott 2018
Esecuzione della domanda
1. La domanda di assistenza è prontamente eseguita dalle autorità competenti della Parte richiesta in conformità alla legge di tale Parte e, nella misura in cui la legge lo consente, secondo le modalità richieste dalla Parte richiedente.
2. Purchè ciò non contrasti con il suo ordinamento interno, la Parte richiesta può autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte richiesta dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente della data e luogo di esecuzione della domanda di assistenza. Le persone che sono state autorizzate possono richiedere all'autorità competente della Parte richiesta di valutare la possibilità di sottoporre questioni specifiche riferite alle procedure di assistenza.
3. La Parte richiesta dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente, non appena ne ha notizia, delle circostanze che potrebbero causare un significativo ritardo nell'esecuzione della domanda.
4. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della domanda nel caso in cui la sua immediata esecuzione interferirebbe con eventuali procedimenti penali in corso nella Parte richiesta. La Parte richiesta può inoltre rinviare la consegna di documenti se questi sono necessari ai fini di procedimenti civili in corso in quella Parte, e in tal caso la Parte richiesta fornisce, su domanda, copie autenticate dei documenti.
5. Prima di rinviare l'esecuzione della domanda, la Parte richiesta valuta se l'assistenza può essere accordata a determinate condizioni.
6. Se la Parte richiesta rinvia l'assistenza, essa dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente dei motivi del rinvio.
Storico versioni
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