Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 7

Informazioni supplementari

In vigore dal 31 ott 2018
Informazioni supplementari Se la Parte richiesta ritiene che le informazioni contenute nella domanda non sono sufficienti per darvi corso, la Parte richiesta può richiedere informazioni supplementari. La Parte richiedente invia le informazioni supplementari che la Parte richiesta ritiene necessarie per soddisfare la domanda stessa.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tdm-7

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