Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 2
Scambio di informazioni
In vigore dal 31 ott 2018
Scambio di informazioni
Le Parti possono scambiarsi informazioni sulle leggi in vigore e sulla prassi giudiziaria nei rispettivi Paesi per quanto concerne l'attuazione del presente Trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tdm-2