Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 3

Atti di assistenza esclusi dall'applicazione del presente Trattato

In vigore dal 31 ott 2018
Atti di assistenza esclusi dall'applicazione del presente Trattato 1. Il presente Trattato non si applica: a. all'arresto o alla custodia di persone a fini estradizionali; b. all'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente se non nella misura consentita dalla legge della Parte richiesta; c. al trasferimento di persone detenute ai fini dell'esecuzione della pena; e d. al trasferimento di procedimenti penali. 2. Nulla nel presente Trattato legittima le Parti all'esercizio della giurisdizione nel territorio dell'altra Parte e allo svolgimento di funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di quell'altra Parte in virtù della sua legge interna.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tdm-3

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