Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 8

Rifiuto dell'assistenza

In vigore dal 31 ott 2018
Rifiuto dell'assistenza 1. L'assistenza è rifiutata se: a. il reato per il quale è domandata è un reato di natura politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici: i. Per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione contro il Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo o un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo o un suo familiare; ii. Per la Repubblica italiana: omicidio o ogni altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o un suo familiare; iii. i reati di terrorismo; iv. ogni altro reato non considerato reato politico da trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parte; b. la domanda si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare; c. la domanda si riferisce al perseguimento di una persona per un reato in relazione al quale è stata pronunciata una sentenza di condanna o di assoluzione definitiva, è stato emesso un provvedimento di grazia ovvero è stata espiata la pena imposta nella Parte richiesta; d. si hanno fondati motivi per ritenere che la domanda di assistenza è avanzata al fine di indagare, perseguire o punire una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche ovvero che la domanda di assistenza comporterà a tale persona un pregiudizio per uno dei suddetti motivi; e. l'esecuzione della domanda comprometterebbe la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte richiesta. 2. La Parte richiesta può rifiutare di concedere l'assistenza se: a. l'azione o l'omissione, che integrano la fattispecie di reato a cui si riferisce la domanda, non costituirebbero reato ove commessi nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta; b. la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale è in corso un'indagine o un procedimento, ovvero è intervenuta sentenza definitiva, nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta; c. l'esecuzione della domanda sarebbe contraria all'ordinamento interno della Parte richiesta. 3. L'assistenza non può essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale. 4. Prima di rifiutare l'esecuzione di una domanda, la Parte richiesta valuta se l'assistenza può essere concessa a determinate condizioni. 5. Se la Parte richiesta accetta l'assistenza soggetta ai termini e alle condizioni previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, essa deve farsi carico di ottemperare a tali termini e condizioni. 6. Se la Parte richiesta rifiuta l'assistenza, ne dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente dei motivi di rifiuto.
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Rifiuto dell'assistenza (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo