Art. 2 · Scambio di informazioni
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 2

26 / 49

Scambio di informazioni

In vigore dal 31 ott 2018
Scambio di informazioni Le Parti possono scambiarsi informazioni sulle leggi in vigore e sulla prassi giudiziaria nei rispettivi Paesi per quanto concerne l'attuazione del presente Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tdm-2