Trattato di Estradizione

Art. 21

Compatibilità con altri trattati

In vigore dal 31 ott 2018
Compatibilità con altri trattati Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità ad altri trattati a cui entrambe le Parti hanno aderito.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tde-21

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Compatibilità con altri trattati (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo