Trattato di Estradizione
Art. 20
Informazioni successive
In vigore dal 31 ott 2018
Informazioni successive
La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tde-20