Art. 20 · Informazioni successive
Trattato di Estradizione

Art. 20

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Informazioni successive

In vigore dal 31 ott 2018
Informazioni successive La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
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