Trattato di Estradizione
Art. 20
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In vigore dal 31 ott 2018
Informazioni successive
La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tde-20