Trattato di Estradizione

Art. 19

Spese

In vigore dal 31 ott 2018
Spese 1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla domanda di estradizione e sostiene le relative spese. 2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della stessa fino alla sua consegna alla Parte richiedente, nonché le spese relative al sequestro e alla custodia delle cose indicate nell'. 3. Se è evidente che la domanda di estradizione potrebbe ingenerare spese eccezionali, le Parti si consultano tra loro per decidere come far fronte alle stesse. 4. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto alla Parte richiedente della persona estradata e delle cose sequestrate dalla Parte richiesta, nonché le spese del transito di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tde-19

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Spese (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo