Trattato di Estradizione
Art. 19
19 / 49Spese
In vigore dal 31 ott 2018
Spese
1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla domanda di estradizione e sostiene le relative spese.
2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della stessa fino alla sua consegna alla Parte richiedente, nonché le spese relative al sequestro e alla custodia delle cose indicate nell'.
3. Se è evidente che la domanda di estradizione potrebbe ingenerare spese eccezionali, le Parti si consultano tra loro per decidere come far fronte alle stesse.
4. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto alla Parte richiedente della persona estradata e delle cose sequestrate dalla Parte richiesta, nonché le spese del transito di cui all'.
Storico versioni
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