Trattato di Estradizione
Art. 9
Decisione
In vigore dal 31 ott 2018
Decisione
1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformità alle procedure previste dal proprio diritto interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione,
2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tde-9