Trattato di Estradizione

Art. 9

Decisione

In vigore dal 31 ott 2018
Decisione 1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformità alle procedure previste dal proprio diritto interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione, 2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tde-9

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