Trattato di Estradizione
Art. 5
Estradizione del cittadino
In vigore dal 31 ott 2018
Estradizione del cittadino
1. Ciascuna Parte può estradare i suoi cittadini all'altra Parte secondo quanto consentito dal suo diritto interno.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie autorità competenti al fine di instaurare un procedimento penale conformemente alla propria legge interna. A tale scopo, la Parte ricldente fornisce alla Parte richiesta documenti e prove relativi al procedimento. La Parte richiedente, se lo domanda, è informata riguardo a ogni attività svolta in tale contesto.
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