Trattato di Estradizione

Art. 6

Autorità centrali

In vigore dal 31 ott 2018
Autorità centrali 1. Ciascuna parte designa un'Autorità centrale ai fini del attuazione del presente Trattato. 2. Le Autorità centrali sono rispettivamente: • per la Repubblica italiana, l'Autorità centrale è il Ministero della giustizia. • per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, l'Autorità centrale è il Ministero della giustizia; 3. Se una Parte cambia la propria Autorità centrale, comunica tale cambiamento all'altra Parte per iscritto e per via diplomatica.
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