Trattato di Estradizione

Art. 4

Motivi di rifiuto facoltativi

In vigore dal 31 ott 2018
Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta in conformità al suo diritto interno e la persona richiesta è sottoposta, o sarà sottoposta, a procedimento penale dalle Autorità competenti di tale Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata; b) la Parte richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazione di carattere umanitario alla luce dell'età e delle condizioni di salute.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tde-4

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Motivi di rifiuto facoltativi (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo