Art. 4 · Motivi di rifiuto facoltativi
Trattato di Estradizione

Art. 4

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Motivi di rifiuto facoltativi

In vigore dal 31 ott 2018
Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta in conformità al suo diritto interno e la persona richiesta è sottoposta, o sarà sottoposta, a procedimento penale dalle Autorità competenti di tale Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata; b) la Parte richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazione di carattere umanitario alla luce dell'età e delle condizioni di salute.
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