Trattato di Estradizione

Art. 11

Riestradizione ad una Parte terza

In vigore dal 31 ott 2018
Riestradizione ad una Parte terza Salvi i casi previsti nei punti (a) e (b) del paragrafo 1 dell', la Parte richiedente non può consegnare a una Parte terza, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le è stata consegnata e che è richiesta dalla Parte terza per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte richiesta può domandare la produzione dei documenti e delle informazioni di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125#art-tde-11

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