Trattato di Estradizione
Art. 6
6 / 49Autorità centrali
In vigore dal 31 ott 2018
Autorità centrali
1. Ciascuna parte designa un'Autorità centrale ai fini del attuazione del presente Trattato.
2. Le Autorità centrali sono rispettivamente:
• per la Repubblica italiana, l'Autorità centrale è il Ministero della giustizia.
• per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, l'Autorità centrale è il Ministero della giustizia;
3. Se una Parte cambia la propria Autorità centrale, comunica tale cambiamento all'altra Parte per iscritto e per via diplomatica.
Storico versioni
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