Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 9

Ingresso temporaneo

In vigore dal 14 dic 2017
Le Parti contraenti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti Contraenti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte Contraente di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film, in conformità con la legislazione nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-9-2

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Ingresso temporaneo (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo