Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 6

Apporti dei produttori

In vigore dal 14 dic 2017
I produttori dei due Paesi possono contribuire per ciascun film secondo una proporzione che varia dal venti all'ottanta per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Sono permesse eccezioni alle disposizioni di cui al comma del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria ovvero con apporto tecnico-artistico, non può essere inferiore al dieci per cento del budget del film. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve mai essere inferiore al cinque per cento del budget del film.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-6-2

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