Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia
Art. 7
Produzioni Multilaterali
In vigore dal 14 dic 2017
Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, la Croazia ed uno o più Paesi con cui l'Italia ovvero la Croazia siano legate da un Accordo di coproduzione ufficiale.
Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, dalle Parti Contraenti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci per cento del costo.
Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve essere inferiore ai cinque per cento del budget del film.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-7-2