Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia
Art. 5
Riprese
In vigore dal 14 dic 2017
I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica di Croazia, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o soggiornanti di lungo periodo in Italia o in Croazia secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.
La partecipazione al film di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 2, può essere permessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti, tenendo nel dovuto conto le esigenze della produzione.
Il personale tecnico e artistico straniero che risiede ovvero lavora legalmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Croazia, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo del Paese di residenza.
Storico versioni
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