Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 14

Approvazione di una proposta di coproduzione

In vigore dal 14 dic 2017
L'approvazione di un progetto di coproduzione, da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti, non impegna le Autorità stesse alla concessione di un certificato di nulla osta di proiezione in pubblico.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-14-2

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Approvazione di una proposta di coproduzione (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo