Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 16

Identificazione dei film di coproduzione

In vigore dal 14 dic 2017
I film di coproduzione devono essere identificati con la dicitura «coproduzione Italo-Croata» o «coproduzione Croato-Italiana». Questa dicitura deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-16-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Identificazione dei film di coproduzione (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo