Art. 9 · Ingresso temporaneo
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 9

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Ingresso temporaneo

In vigore dal 14 dic 2017
Le Parti contraenti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti Contraenti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte Contraente di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film, in conformità con la legislazione nazionale.
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