Accordo
Art. 11
In vigore dal 31 dic 2016
Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventù, sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorità competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato GIOVENTÙ, nonché tramite il sostegno all'allacciamento dì contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-11