Accordo
Art. 13
In vigore dal 31 dic 2016
1. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che esse, di comune accordo, riterranno prioritari e che saranno espressamente enunciati nei protocolli esecutivi del presente Accordo.
2. Nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituti scientifici, Centri di ricerca, Università ed altre Istituzioni a livello universitario dei due Stati, le Parti contraenti favoriranno:
a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
b) lo scambio di visite di docenti, ricercatori, esperti, personale tecnico e specialisti ai fini di ulteriori studi e scambi di esperienze;
c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici, simposi ed altre manifestazioni;
d) la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate;
e) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-13