Accordo
Art. 18
In vigore dal 31 dic 2016
Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tra le Parti contraenti mediante scambio di Note per le vie diplomatiche.
Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-18