Accordo
Art. 20
In vigore dal 31 dic 2016
1. Il presente Accordo avrà durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in ogni momento per le vie diplomatiche e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.
2. La cessazione degli effetti susseguente alla denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Praga l'8 febbraio 2011 in due originali, ciascuno in lingua Italiana e Ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica Ceca
(Firma) (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-20