Accordo
Art. 12
In vigore dal 31 dic 2016
Gli organi competenti delle Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti dello Stato dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche nei settori considerati prioritari dalle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-12