Accordo

Art. 7

In vigore dal 31 dic 2016
1. Le Parti contraenti faciliteranno nei rispettivi Stati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti ed alle condizioni che riterranno di concordare, la costituzione e l'attività delle organizzazioni culturali dell'altra Parte contraente, come Istituti di cultura ed associazioni culturali. 2. Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo di attività comuni tra i propri Istituti ed associazioni culturali.
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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-7

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