Accordo
Art. 3
In vigore dal 31 dic 2016
In materia di istruzione e di insegnamento della lingua le Parti contraenti favoriranno:
a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante sostegno all'attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Università ed altre Istituzioni di livello universitario, nonché nelle scuole medie superiori, ivi inclusa la costituzione di sezioni bilingui;
b) la cooperazione diretta e gli scambi di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti tra le istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione negli Stati delle Parti contraenti;
c) la collaborazione e gli scambi di informazioni sui metodi, materiali e programmi didattici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-3