Accordo
Art. 9
In vigore dal 31 dic 2016
Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e riparazione, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-9