Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 31 dic 2016
Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventù, sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorità competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato GIOVENTÙ, nonché tramite il sostegno all'allacciamento dì contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-11