Accordo quadro›Titolo VI
Art. 43
Cooperazione nel settore dei servizi finanziari
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le regole e le norme comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e i sistemi di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e delle misure volte a sviluppare le capacità per il conseguimento di questi obiettivi.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-43