Accordo quadroTitolo VI

Art. 43

Cooperazione nel settore dei servizi finanziari

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le regole e le norme comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e i sistemi di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario. 2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e delle misure volte a sviluppare le capacità per il conseguimento di questi obiettivi.
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Cooperazione nel settore dei servizi finanziari (Art. 43 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo