Art. 43 · Cooperazione nel settore dei servizi finanziari
Accordo quadroTitolo VI

Art. 43

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Cooperazione nel settore dei servizi finanziari

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le regole e le norme comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e i sistemi di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario. 2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e delle misure volte a sviluppare le capacità per il conseguimento di questi obiettivi.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-43