Accordo quadro›Titolo VII
Art. 48
Comitato misto
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe a livello di alti funzionari, che avrà il compito di:
a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente nelle Filippine e nell'Unione europea, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto istituisce sottocomitati specializzati in tutti i settori contemplati dal presente accordo, che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
4. Le Parti convengono che il comitato misto avrà anche il compito di sorvegliare il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le Parti.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
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