Accordo quadroTitolo VI

Art. 39

Cooperazione scientifica e tecnologica

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di collaborare in materia di scienza e tecnologia tenendo conto dei rispettivi obiettivi strategici. 2. La cooperazione mira a: a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in materia di scienza e tecnologia, specialmente per quanto riguarda l'attuazione delle politiche e dei programmi e i diritti di proprietà intellettuale per le azioni di ricerca e sviluppo; b) promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle Parti; c) promuovere la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle capacità tecnologiche e di ricerca. 3. La cooperazione consiste in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambi a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori prassi. Possono essere concordate altre forme di cooperazione. 4. Tali attività di cooperazione dovrebbero basarsi sui principi della reciprocità, del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale. Qualsiasi questione inerente ai diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti, ecc.) sorta nell'ambito della cooperazione a norma del presente accordo può essere oggetto, all'occorrenza, di negoziati fra le agenzie o i gruppi interessati prima dell'inizio delle attività di cooperazione, tenendo conto delle leggi e normative delle Parti. 5. Le Parti incoraggiano la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, tra cui le PMI. 6. Le Parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilità offerte dai loro programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo