Accordo quadro›Titolo VI
Art. 39
163 / 182Cooperazione scientifica e tecnologica
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di collaborare in materia di scienza e tecnologia tenendo conto dei rispettivi obiettivi strategici.
2. La cooperazione mira a:
a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in materia di scienza e tecnologia, specialmente per quanto riguarda l'attuazione delle politiche e dei programmi e i diritti di proprietà intellettuale per le azioni di ricerca e sviluppo;
b) promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle Parti;
c) promuovere la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle capacità tecnologiche e di ricerca.
3. La cooperazione consiste in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambi a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori prassi. Possono essere concordate altre forme di cooperazione.
4. Tali attività di cooperazione dovrebbero basarsi sui principi della reciprocità, del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale.
Qualsiasi questione inerente ai diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti, ecc.) sorta nell'ambito della cooperazione a norma del presente accordo può essere oggetto, all'occorrenza, di negoziati fra le agenzie o i gruppi interessati prima dell'inizio delle attività di cooperazione, tenendo conto delle leggi e normative delle Parti.
5. Le Parti incoraggiano la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, tra cui le PMI.
6. Le Parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilità offerte dai loro programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.
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