Accordo quadro›Titolo VI
Art. 42
Cooperazione in materia di turismo
In vigore dal 18 ott 2016
1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo Agenda 21 locale, le Parti mirano a incentivare gli scambi di informazioni e ad instaurare le migliori prassi per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le Parti convengono di avviare un dialogo per facilitare la cooperazione, compresa l'assistenza tecnica, in materia di formazione delle risorse umane e sviluppo delle nuove tecnologie per scopi conformi ai principi del turismo sostenibile.
3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.
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