Accordo quadroTitolo VI

Art. 42

Cooperazione in materia di turismo

In vigore dal 18 ott 2016
1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo Agenda 21 locale, le Parti mirano a incentivare gli scambi di informazioni e ad instaurare le migliori prassi per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. 2. Le Parti convengono di avviare un dialogo per facilitare la cooperazione, compresa l'assistenza tecnica, in materia di formazione delle risorse umane e sviluppo delle nuove tecnologie per scopi conformi ai principi del turismo sostenibile. 3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo