Trattato

Art. 17

Notifica del risultato

In vigore dal 10 ott 2015
Notifica del risultato Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-17

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