Trattato
Art. 16
Transito
In vigore dal 10 ott 2015
Transito
1. Gli Stati, purchè non sia contrario alla propria legislazione nazionale, autorizzano il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, mediante le Autorità Designate, una domanda in tal senso contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.
3. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, quest'ultimo tratterrà la persona da far transitare fino al completamento della procedura di transito, semprechè sia presentata una richiesta di transito entro 96 ore.
Storico versioni
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